Ius postulandi nel giudizio amministrativo
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, fatta eccezione per i soli giudizi di cui all’art. 23 c.p.a., tra cui il giudizio in materia di accesso agli atti, ove è consentita la difesa in proprio, è inammissibile il ricorso proposto da un soggetto che si dichiari avvocato, ma che non dimostri la titolarità dello ius postulandi, trattandosi di un difetto rilevabile d’ufficio e ostativo a una pronuncia sul merito ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
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