La revisione prezzi, nel primo codice appalti

16 Mag 2026
16 Maggio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la ratio legis dell’istituto della revisione prezzi, prevista dall’art. 115 d.lgs. 163/2006, è quella di evitare, anche a tutela dell’interesse dell’impresa, che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati e imprevedibili nel corso del tempo, tali da sconvolgere in maniera significativa l’equilibrio finanziario sulla base del quale è intervenuta la stipulazione del contratto. Tuttavia, la revisione prezzi non è finalizzata all’azzeramento del rischio di impresa connesso alla sopportazione in capo all’appaltatore dell’alea contrattuale, riconducibile a sopravvenienze, quali l’oscillazione generale e diffusa dei prezzi, per cui l’indice ISTAT segna la soglia massima nella revisione, fatte salve eventuali circostanze eccezionali e specifiche - che devono essere provate dall’impresa - che possano determinare un discostamento dai criteri oggettivi seguiti in sede di revisione del prezzo, lasciando spazio alla discrezionalità amministrativa.

La periodicità della revisione prezzi in ambito pubblicistico non implica affatto che si debba azzerare o neutralizzare l’alea relativa ai contratti di durata, analogamente a quanto avviene per i contratti privatistici, disciplinati dall’art. 1664 c.c., che impone alle parti di provare la sussistenza di eventuali circostanze imprevedibili, che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, e che accorda la revisione solo per la differenza che ecceda il decimo del prezzo complessivo convenuto. La revisione dei prezzi si giustifica, pertanto, solo a fronte di uno squilibrio sopravvenuto del rapporto contrattuale, eccedente l’alea propria dei contratti di durata. Ne discende che l’indice ISTAT FOI (indice medio del paniere di variazione dei prezzi per le famiglie degli operai e impiegati) indica solo un “limite massimo”: la P.A. può optare per una percentuale inferiore.

La vexata quaestio sulla tecnica di liquidazione dell’adeguamento revisionale verte sull’applicazione del criterio periodico, che si risolve nell’applicazione, al canone originariamente pattuito per lo svolgimento della commessa, dell’indice FOI elaborato per l’anno di interesse, senza tener conto dell’eventuale rivalutazione del canone originario negli anni intercorrenti tra l’avvio del servizio e l’anno di interesse; ovvero del progressivo, che postula l’applicazione dell’indice FOI per l’anno di interesse al canone di servizio opportunamente rivalutato di anno in anno sino alle soglie dell’annualità di riferimento. Peraltro, laddove la P.A. stabilisca, nell’esercizio della sua discrezionalità, di applicare nella sua interezza l’indice FOI, l’adeguamento revisionale deve avvenire tenendo conto del rapporto di concatenamento degli indici annuali di prezzi al consumo, ossia cumulando il rivalutato dell’intero periodo di riferimento mediante i metodi di elaborazione indicati dall’ISTAT (variazione percentuale degli indici o coefficienti di rivalutazione monetaria).

Post di Alberto Antico – avvocato

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