Il vincolo ferroviario

28 Mag 2026
28 Maggio 2026

Una legge della Regione Sardegna stabilisce che, nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti alla data del 24.05.2024, qualora l’intervento assicuri una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal d.lgs. 192/2005, certificata con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori e inferiori che racchiudono il volume riscaldato, non è computato nella determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, fino ad un massimo di 30 cm rispetto alla misura reale; tale previsione si applica in deroga alle previsioni delle normative regionali e dei regolamenti edilizi comunali, nonché delle distanze minime tra edifici, delle distanze minime dai confini, delle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario e simili; le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale legge, nella sola parte in cui deroga espressamente e direttamente alla distanza minima di 30 metri prevista dalla disciplina statale, all’art. 49 d.P.R. 753/1980 e, di conseguenza, anche al successivo art. 60, in forza del quale la realizzazione di interventi edilizi che non rispettino tale distanza deve essere autorizzata dai competenti uffici caso per caso.

Tra le condizioni che gli uffici competenti devono valutare per concedere la deroga al vincolo ferroviario, un ruolo preminente è ricoperto da quella concernente il mantenimento della sicurezza. Condizione, questa, che richiede, innanzi tutto, la necessità di conservare adeguati spazi sui lati della ferrovia allo scopo di salvaguardare la possibilità di eseguire interventi di soccorso in linea in caso di incidenti ferroviari. Pertanto, la possibilità di derogare a tale distanza, pure prevista dalla normativa statale, deve sempre essere subordinata alla positiva valutazione che essa non comprometta in concreto la possibilità di eseguire agevolmente interventi di soccorso (sicurezza) o implementazioni del servizio pubblico in esercizio

Post di Alberto Antico – avvocato

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