La legittimazione a ricorrere (e questioni di toponomastica)
Nel caso di specie, il privato chiedeva al Comune di intitolare lo slargo ove abita ai suoi genitori; il Comune invece lo ribattezzava “Piazza Andrea Camilleri”.
In primo grado, il TAR Palermo rilevava il difetto di legittimazione attiva in capo al privato.
In grado d’appello, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, nel processo amministrativo, la legittimazione attiva presuppone la titolarità di una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati, sicché essa non può essere esclusa per il solo fatto che il ricorrente non abbia partecipato al procedimento amministrativo o non sia destinatario formale dell’atto impugnato, dovendosi invece verificare l’esistenza di un concreto e specifico collegamento tra il soggetto e l’effetto lesivo prodotto dall’esercizio del potere amministrativo.
Laddove il giudice di primo grado dichiari erroneamente l’inammissibilità del ricorso sulla base di un palese travisamento dei presupposti della posizione qualificata e differenziata del ricorrente, ricorre un’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 105, co. 1 c.p.a.: tale nullità si configura anche quando la decisione di rito sia sorretta da una motivazione che si pone al di sotto del minimo costituzionale, imponendo così la rimessione della causa al giudice di primo grado.
Post di Alberto Antico – avvocato
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