Inammissibile l’impugnazione degli atti dell’ANAC privi di efficacia conformativa
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che l’inderogabilità del controllo di un’Autorità amministrativa indipendente sull’affidamento e sull’esecuzione dei contratti pubblici disposti anche da parte dei commissari straordinari del governo – oltre che nella lettera dell’art. 213, co. 1, lett. a d.lgs. 50/2016 (e, oggi, dell’art. 222, co. 3, lett. a d.lgs. 36/2023), che menziona esplicitamente i “contratti esclusi”, così offrendo un chiaro argomento testuale a sostegno di una vis espansiva delle competenze dell’ANAC a tutto il mercato dei contratti pubblici – rinviene il proprio fondamento nel diritto euro-unitario e, segnatamente, nelle disposizioni in materia di governance del settore contenute negli artt. 83 della direttiva 2014/24/UE, 45 della direttiva 2014/23/UE e 99 della direttiva 2014/25/UE.
Gli atti con i quali l’ANAC conclude i procedimenti di vigilanza in materia di contratti pubblici nei confronti delle stazioni appaltanti non sono lesivi e, quindi, autonomamente impugnabili, laddove non vincolino queste ultime ad adottare specifici provvedimenti per rimuovere le irregolarità riscontrate e non abbiano, quindi, alcuna efficacia diretta, in termini conformativi, sul loro operato, limitandosi a rimettere alla loro discrezionalità la valutazione delle iniziative da assumere, ovvero a formulare un invito alla cui inosservanza non è collegata alcuna sanzione.
Nel caso di specie, era inammissibile il ricorso avverso la delibera con cui l’ANAC, a conclusione del procedimento di vigilanza, formulava rilievi critici sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara seguita per la sua aggiudicazione, senza però sollecitare alcuna forma di autotutela “doverosa” da parte della stazione appaltante.
Post di Alberto Antico – avvocato

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