Sostituzione del progettista nell’appalto integrato
Il TAR Salerno ha affermato che, nell’appalto integrato, connotato da un unico oggetto negoziale, senza la doppia gara per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, il progettista può essere: a) mandante in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con gli operatori economici che partecipano per l’appalto; b) indicato, ma estraneo all’offerente, cosiddetto ausiliario che presta un avvalimento atipico; c) appartenente allo staff tecnico dell’offerente che concorre per i lavori, che può essere costituito anche da più professionisti contrattualizzati individualmente, in quanto assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, quindi integrati nell’impresa con un rapporto diretto.
Il progettista indicato non è un operatore economico, bensì un prestatore d’opera professionale, il cui contratto (di prestazione d’opera professionale) è caratterizzato dall’autonomia rispetto al committente, dalla retribuzione commisurata alla qualità ed alla quantità della prestazione, che è di mezzi e non di risultato. È un professionista esterno all’operatore economico concorrente, da questi incaricato di redigere il progetto, ma privo, a sua volta, della qualità di concorrente. Non è inserito nella struttura societaria, la quale si avvale della sua opera, trattandosi di due soggetti separati e distinti, che svolgono funzioni differenti con conseguente diversa distribuzione delle responsabilità. I progettisti indicati devono possedere solo i requisiti di affidabilità e di capacità tecnica e non anche quelli di carattere strettamente organizzativo.
Ai fini della sostituibilità del progettista indicato in sede di offerta, occorre verificare se la sostituzione del professionista indicato determini una modificazione sostanziale dell’offerta, non potendo essere trascurato il coinvolgimento del professionista indicato sia nella redazione dell’offerta sia nell’esecuzione del contratto. È necessario sia che il concorrente adduca e dimostri che la sostituzione del progettista non comporti la modifica sostanziale dell’offerta che ha conseguito un importante punteggio; sia che la stessa avvenga nel limite temporale generale ed inderogabile, costituito dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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