L’aliquota minima del costo di costruzione
Nel caso di specie, di fronte a una richiesta di conguaglio del contributo di costruzione da parte del Comune, il privato sosteneva che l’aliquota minima del 5% del costo di costruzione operante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 64/2020 non poteva essergli applicata, in quanto la domanda di permesso di costruire (PdC) e la determinazione del costo di costruzione dovuto sono ad essa antecedenti.
Il TAR Veneto ha dissentito dal privato.
Il PdC era stato rilasciato in data successiva all’entrata in vigore del d.P.R. 380/2001, sicché tale normativa (ivi compreso l’art. 16, co. 9) era pienamente efficace e operativa.
Le pronunce di incostituzionalità spiegano i loro effetti rispetto a tutti i rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e non esauriti. Per rapporti “esauriti”, non incisi dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, devono intendersi unicamente quelli che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale.
Nel caso di specie, all’epoca del pronunciamento della Corte costituzionale non era ancora decorso il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto di credito del Comune rispetto al titolare del PdC, sicché non si è in presenza di un rapporto esaurito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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