Opere modeste e amovibili, in vincolo paesaggistico (a tutela dei gatti)

14 Lug 2026
14 Luglio 2026

Nel caso di specie, il Comune contestava al privato di aver installato senza titolo e in area soggetta a vincolo paesaggistico i seguenti manufatti: 1) casetta in legno appoggiata al suolo delle dimensioni di m 3,88 x 1,88 x h int. min/max m 1,88/2,24 utilizzata come “covile per felini”; 2) casetta in legno appoggiata al suolo delle dimensioni di m 2,02 x 2,04 x h int. min/max m 1,89/2,27 utilizzata come “covile per felini”; 3) box in lamiera metallica appoggiato al suolo delle dimensioni di m 1,38 x 0,78 x h int. min/max m 1,74/1,84 utilizzato come “deposito attrezzi”; 4) n. 7 casette da giardino in legno appoggiate al suolo delle dimensioni di circa m 1,30 x 1,20 x h int. m 1,50.

Il TAR Veneto ha annullato l’ordinanza di demolizione.

Le strutture descritte ai punti 1, 2 e 4 sono di modeste dimensioni e amovibili, pertanto inidonee a compromettere l’assetto del territorio, essendo destinate al ricovero di gatti, ossia animali di piccola taglia. Rientrano quindi nel regime dell’edilizia libera ex art. 6 d.P.R. 380/2001: cfr. il Glossario dell’attività edilizia libera di cui al d.m. 2 marzo 2018, All 1, n. 47 sui ricoveri per animali. Anche il fabbricato di cui al punto 3 poteva essere realizzato in edilizia libera: cfr. il successivo n. 48 del Glossario, sul ripostiglio per attrezzi.

Sotto il profilo paesaggistico, i manufatti non necessitavano di autorizzazione, ai sensi delle lettere A.12 e A.17 del d.P.R. 31/2017.

Per vero, le strutture edilizie in commentano erano anche realizzate sul suolo comunale, tanto è vero che il Comune citava l’art. 35 d.P.R. 380/2001, senza però contestare specificamente la realizzazione sine titulo in area pubblica.

Il TAR ha osservato che la realizzazione delle opere in argomento su un’area di proprietà del Comune non assumeva rilievo, in quanto la criticità, nella prospettiva della P.A., così come cristallizzata nella diffida a demolire, era data dall’assenza dei titoli abilitativi e nella supposta necessità dell’autorizzazione paesaggistica. In altri termini, il Comune non ha fatto in modo che venisse ritualmente in gioco il titolo in base al quale il privato ha la disponibilità dell’area ove svolge la propria attività a beneficio dei felini da circa un decennio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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