Incostituzionale l’esclusione del vincolo paesaggistico per la realizzazione degli impianti di telecomunicazione su terreni gravati da usi civici
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54-bis d.lgs. 259/2003, cd. codice delle comunicazioni elettroniche, nella parte in cui prevede che nei casi di installazione delle infrastrutture ex artt. 44, 45, 46, 47 e 49 d.lgs. cit. e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 1, lett. h (aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici) d.lgs. 42/2004.
Le esigenze di semplificazione amministrativa, connesse al carattere prioritario della realizzazione della rete di telecomunicazione, se pure possono giustificare la mancata previsione dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso dei beni gravati da usi civici, non possono tuttavia eliminare la tutela del paesaggio mediante la definitiva e generalizzata esclusione del vincolo funzionale alla sua protezione.
Semplificare non può condurre alla negazione in radice di ogni garanzia di tutela ambientale: l’indiscriminata e automatica valutazione di prevalenza dell’interesse alla diffusione delle reti di telecomunicazione rispetto alle esigenze ambientali e paesaggistiche connesse alla presenza degli usi civici era in contrasto con l’art. 9 Cost.
Post di Alberto Antico – avvocato
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