Discrezionalità della Regione in materia di dimensionamento scolastico
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di dimensionamento della rete scolastica, la Regione esercita un potere connotato da ampia discrezionalità programmatoria, con la conseguenza che il sindacato del G.A. è limitato alla verifica di profili di manifesta illogicità, irrazionalità, contraddittorietà o travisamento dei fatti, non potendo estendersi alla sostituzione delle valutazioni amministrative, né assumendo carattere decisivo, ai fini del mantenimento dell’autonomia scolastica, il mero dato numerico della popolazione studentesca. Le scelte di dimensionamento implicano una valutazione complessiva e multilivello dell’offerta formativa, nella quale il parametro demografico costituisce un elemento necessario ma non determinante, tenuto conto delle ampie e articolate valutazioni che devono assistere i processi di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa.
Il giudicato amministrativo di annullamento per difetto di motivazione non vincola la P.A. nel contenuto finale del provvedimento da adottare in sede di riedizione del potere, imponendo esclusivamente il riesercizio dello stesso con adeguata motivazione, restando impregiudicato l’esito della determinazione finale.
Post di Alberto Antico – avvocato

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