Il controllo sugli organi amministrativi delle fondazioni

15 Lug 2026
15 Luglio 2026

Il TAR Reggio Calabria ha affermato che l’Autorità vigilante, non ponendosi in una situazione di supremazia gerarchica nei confronti delle fondazioni, non può impartire indirizzi o imporre modalità organizzative diverse da quelle liberamente prescelte, potendo solo intervenire a normalizzarne la situazione laddove si verifichi una delle ipotesi di cui all’art. 25 c.c. Il commissariamento costituisce un intervento giustificato solo da inadempienze gravi degli amministratori e rappresenta una forma di responsabilità sanzionatoria o interdittiva e di divieto di ricoprire la carica nei confronti dei soggetti/amministratori, ove si constati che questi abbiano posto in essere azioni o omissioni in violazione dello statuto, o dello scopo della fondazione, o della legge.

Il vincolo di destinazione non va inteso come definitiva funzionalizzazione del patrimonio del fondatore ad uno scopo immutabile, ben potendo variare nel tempo consistenza e specifico utilizzo, in base a scelte gestionali e di indirizzo degli organi di amministrazione, non sindacabili nel merito. Lo statuto non indica lo scopo, ma diverse attività possibili che rappresentano solo un mezzo per raggiungere lo scopo, con la logica conseguenza che all’organo di gestione è riservata la scelta (dell’an, del quid, del quando e del quomodo) in ordine al perseguimento di una o di tutte “le finalità”, di come (e con quale intensità e modalità) perseguirle, e di quando perseguirle. Tale scelta rientra nel merito delle determinazioni gestionali e di indirizzo degli organi di amministrazione della fondazione, trattandosi di scelte di mera opportunità che sfuggono, evidentemente, al controllo dell’Autorità prefettizia. Né la mancata realizzazione di una delle finalità statutarie implica ipso facto che gli amministratori non abbiano agito in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

Le valutazioni del Prefetto in ordine al pericolo di condizionamento mafioso della fondazione ed ai requisiti di onorabilità ed indipendenza di alcuni consiglieri di amministrazione esorbitano, in violazione del principio di legalità, dall’ambito proprio del controllo di legittimità rispetto alla legge e all’atto di fondazione, cui è finalizzato il potere di vigilanza stabilito dall’art. 25 c.c., atteso che il potere di controllo prefettizio può riguardare solo l’azione concreta degli amministratori nel contesto della fondazione e non già a monte i loro requisiti di onorabilità e indipendenza.

La disciplina di riferimento richiede unicamente che il patrimonio risulti adeguato rispetto alla realizzazione dello scopo, risultando ultronea ogni valutazione in ordine all’adeguatezza della liquidità a disposizione dell’ente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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