Gli operatori economici devono attenersi alle modalità di formulazione dell’offerta economica prevista dal bando di gara

17 Lug 2026
17 Luglio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nelle procedure di evidenza pubblica, la clausola della lex specialis che richiede, a pena di esclusione, una specifica modalità di formulazione dell’offerta vincola in modo cogente i concorrenti e la stazione appaltante, sicché la sua violazione comporta l’automatica esclusione e non può essere superata in base ai principi del risultato o del favor partecipationis, né mediante interpretazioni integrative in assenza di ambiguità del dato letterale.

È legittima l’esclusione dell’operatore economico che indichi l’offerta economica in valore assoluto anziché mediante ribasso percentuale, quando la lex specialis prescriva tale modalità a pena di esclusione, non essendo le due forme equivalenti, né potendo il ribasso essere ricostruito tramite operazioni matematiche.

La modalità di espressione dell’offerta economica prescritta dalla lex specialis integra un vincolo contenutistico essenziale, sicché l’offerta che non rispetti tali modalità deve considerarsi inefficace ai fini della partecipazione alla gara, analogamente all’accettazione resa in forma diversa da quella richiesta dal proponente, ai sensi dell’art. 1326, co. 3 c.c.

Il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, co. 2 d.lgs. 36/2023 riguarda le condizioni soggettive di partecipazione e non si estende alle prescrizioni della lex specialis relative alle modalità di presentazione dell’offerta, rispetto alle quali la stazione appaltante può imporre vincoli formali anche a pena di esclusione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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