Grandi opere strategiche e valutazioni ambientali
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il parere della Commissione tecnica VIA-VAS, reso nell’ambito del procedimento di approvazione di una grande opera strategica (nel caso di specie, il ponte sullo Stretto), ha natura di atto endoprocedimentale e non è immediatamente impugnabile, poiché la valutazione definitiva di compatibilità ambientale compete al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), cui spetta la sintesi degli interessi pubblici coinvolti e l’adozione del provvedimento conclusivo. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il solo parere della Commissione, cosi come avverso la deliberazione del Consiglio dei ministri sulla relazione IROPI (imperative reasons of overriding public interest), restando i relativi vizi deducibili in sede di impugnazione della deliberazione finale di approvazione del progetto.
Nel sistema delineato per le infrastrutture strategiche, il parere della Commissione tecnica VIA-VAS svolge una funzione esclusivamente istruttoria e di supporto tecnico alla decisione finale, mentre la valutazione conclusiva sulla compatibilità ambientale dell’opera spetta al CIPESS, quale organo chiamato a operare il bilanciamento tra tutela dell’ambiente e ulteriori interessi pubblici di rilievo nazionale.
Post di Alberto Antico – avvocato

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