Incostituzionale la legge toscana che voleva delegare le funzioni autorizzatorie in materia di vincolo idrogeologico agli Enti locali

08 Set 2026
8 Settembre 2026

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Toscana, secondo cui nei parchi e nelle riserve naturali regionali le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico sono rilasciate dalle Unioni di Comuni subentrate alle Comunità montane, dalla Città metropolitana di Firenze e da altre Unioni di Comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali.

La disciplina concernente l’autorizzazione preventiva degli interventi da eseguire nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è riconducibile – a maggior ragione ove gli interventi riguardino terreni compresi nei parchi e nelle riserve naturali regionali – alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Per la sua natura “trasversale” e finalistica, questa materia può intersecare ambiti riservati alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni, quali il governo del territorio o l’agricoltura e le foreste, costituendo perciò un limite a tali competenze.

Lo Stato, nell’esercizio dell’evocata competenza legislativa esclusiva, espressa dall’art. 61, co. 5 d.lgs. 152/2006, ha conferito «interamente» alle Regioni le funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico (che al più possono delegarle a enti inclusi nella struttura regionale). Ciò non comprende però anche le relative funzioni legislative.

Post di Alberto Antico – avvocato

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