Riparto di competenze tra la legge statale e regionale in materia di impianti fotovoltaici
Il TAR Veneto ha affermato che, in vigenza dell’art. 20 d.lgs. 199/2021, qualora l’area ove si progetti un impianto fotovoltaico soddisfi i requisiti di idoneità indicati al comma 8, n. 2, lett. c-quater art. cit., il privato non deve dare corso all’asservimento previsto dall’art. 4, co. 2, lett. a l.r. Veneto 17/2022.
L’installazione degli impianti fotovoltaici (anche con moduli a terra) in aree considerate idonee dalla legge statale deve considerarsi sempre consentita, senza che possano rilevare limitazioni o restrizioni imposte da normative regionali, previgenti o successive.
I criteri introdotti dall’art. 4 l.r. cit. varranno esclusivamente nelle aree agricole diverse da quelle qualificate dal legislatore statale come “aree idonee di diritto”.
Post di Alberto Antico – avvocato

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