L’interdittiva antimafia come extrema ratio
Il Consiglio di Stato ha affermato l’illegittimità dell’interdittiva antimafia che non rechi una specifica valutazione in ordine all’applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011, costituendo l’interdittiva una extrema ratio, circoscritta alle situazioni più gravi di pericolo di condizionamento. Grava sulla P.A. l’onere di motivare l’insussistenza delle condizioni per disporre tali misure e, quindi, l’idoneità della sola, più gravosa, misura interdittiva a fronteggiare il pericolo di infiltrazione.
L’obbligo motivazionale sull’insussistenza delle condizioni per disporre le misure amministrative di prevenzione collaborativa: a) non può ritenersi assolto in via implicita, poiché tale conclusione, se generalizzata, sterilizzerebbe la garanzia di un approccio graduale alla prevenzione antimafia; b) permane anche qualora l’operatore economico non si sia avvalso della facoltà di partecipare al procedimento amministrativo; c) può ritenersi assolto quando vengono messi in luce elementi che indichino un legame strutturale, organico o duraturo tra l’impresa e la criminalità organizzata, con riferimento alla continuità e stabilità dei rapporti con soggetti controindicati e, in particolare, al condizionamento della gestione aziendale.
Post di Alberto Antico – avvocato

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