Il grave illecito professionale come fattispecie tassativa, nel nuovo codice appalti
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’omessa dichiarazione di una circostanza rilevante ai fini dell’affidabilità professionale dell’operatore economico non costituisce un’autonoma causa di esclusione dalla procedura di gara, ma rileva quale elemento del giudizio complessivo di affidabilità demandato alla stazione appaltante, congiuntamente al fatto non dichiarato. Nel caso di specie, l’omessa dichiarazione riguardava una misura cautelare interdittiva applicata all’allora legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria e successivamente revocata. La stazione appaltante aveva riesaminato la posizione dell’operatore economico confermandone l’affidabilità professionale.
Ai fini dell’art. 98 d.lgs. 36/2023, il grave illecito professionale assume rilevanza esclusivamente se riferibile all'operatore economico offerente, salve le ipotesi tassativamente previste dall’art. 98, co. 3, lett. g-h d.lgs. cit., nelle quali i fatti imputabili alle persone fisiche indicate dal precedente art. 94, co. 3, sono idonei a riverberarsi sulla posizione dell’impresa.
Nel sistema delineato dall’art. 98 cit., le fattispecie integranti il grave illecito professionale sono tipizzate dal legislatore, con conseguente esclusione di cause espulsive fondate su fattispecie atipiche o su valutazioni eccedenti il perimetro normativamente definito. È stata così superata la configurazione del grave illecito professionale quale clausola generale aperta, propria del previgente art. 80 d.lgs. 50/2016.
La valutazione dell’idoneità delle misure di self cleaning adottate dall’operatore economico, ai fini del recupero dell’affidabilità professionale, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante; il sindacato giurisdizionale è limitato al travisamento dei fatti, al difetto di istruttoria e alla manifesta illogicità o irragionevolezza della valutazione compiuta. La valutazione positiva delle misure di self cleaning è immune da vizi di manifesta irragionevolezza in presenza dell’immediata estromissione del soggetto coinvolto nella vicenda penale, dell’adozione di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e della revisione delle procedure interne concernenti il settore interessato dalle contestazioni.
Post di Alberto Antico – avvocato

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