Requisiti tecnici e professionali negli appalti di servizi e forniture
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, negli appalti di servizi e forniture, il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, senza necessaria corrispondenza con la quota di esecuzione di ciascun componente, salvo che la lex specialis, in ragione delle peculiarità della prestazione, ne imponga il possesso pro quota o pro parte in capo ai singoli esecutori.
Il d.lgs. 36/2023 non ha esteso agli appalti di servizi e forniture la regola della necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quota di partecipazione o di esecuzione. Tale interpretazione è coerente sia con la funzione del raggruppamento temporaneo, che consente agli operatori economici di cumulare i rispettivi requisiti, sia con la responsabilità solidale dei suoi componenti per l’adempimento dell’intera prestazione contrattuale.
Post di Alberto Antico – avvocato

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