Per la formazione del silenzio assenso sul condono edilizio non bastano avere pagato l’oblazione e il passaggio di 24 mesi
Il TAR precisa che per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio non bastano avere pagato l'oblazione e il passaggio di 24 mesi, essendo necessaria anche la prova della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dagli art. 31 ss. della legge sul condono e la dimostrazione che l'opera abusiva è stata ultimata entro una certa data.
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