Le controversie in materia di concorsi interni spettano al G.O.
Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 04 agosto 2014 n. 1129 si occupa degli atti di micro-organizzazione interna della P.A. per i quali, a differenza dei concorsi pubblici, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario: “1.1 La ricorrente ha, infatti, impugnato un provvedimento con il quale, a seguito di una selezione interna, è stata conferita una posizione organizzativa al soggetto controinteressato.
1.2 Tale atto rientra, effettivamente, negli atti di micro organizzazione assunti “dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro” la cui giurisdizione è devoluta al Giudice Ordinario ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 63 del D. Lgs. n. 165/2001 nella parte in cui devolve a detto Giudice tutte le controversie relative al conferimento di incarichi di posizione organizzativa.
1.3 Si consideri, ancora, che la selezione attivata con Decreto n. 51 del 31 Dicembre 2013 aveva ad oggetto l’individuazione di responsabili di unità operative e, quindi, l’assegnazione di incarichi implicanti una progressione verticale all’interno della stessa Regione.
1.4 Sul punto è possibile applicare un costante orientamento giurisprudenziale che, ha rilevato come il concorso o la selezione interna si sostanzia in un procedimento finalizzato alla gestione della "progressione verticale", cioè di quel peculiare istituto incentivante che permette il transito dei dipendenti dell'ente in possesso di specifici requisiti culturali e professionali ad una qualifica superiore, selezione quest’ultima la cui finalità è da ricondurre al generale sistema di gestione delle risorse umane sulla base del rapporto di lavoro privatizzato, in quell'ottica di valorizzazione dei lavoratori ritenuti meritevoli di ricoprire incarichi di maggior rilievo nell'organizzazione interna dell'ente (T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 05-02-2013, n. 121).
1.5 Si è, infatti, affermato, con pronunce anche recenti (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-03-2014, n. 1520) che sussiste, la giurisdizione del Giudice Ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli dipendenti interni che comportino il passaggio da una qualifica all'altra, ma nell'ambito della stessa area (o categoria), sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive sia con il conferimento di qualifiche superiori, in base a procedure che l'amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro (in tal senso: Cass., SS.UU.., 5 maggio 2011, n. 9844; id., 25 maggio 2010, n. 12764; id., 9 aprile 2010, n. 8424).
1.6 La finalità della procedura selettiva interna non è, dunque, assimilabile a quella del concorso pubblico per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che resta devoluta alla giurisdizione amministrativa per il disposto dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e che consiste nel reclutamento dall'esterno dei pubblici dipendenti.
1.7 Nel caso di specie la devoluzione alla Giurisdizione del Giudice Ordinario, e non a quello Amministrativo, è disposta in considerazione del fatto che le disposizioni assunte fanno riferimento a misure inerenti alla gestione del rapporto lavorativo con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993 ora art. 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001), fra i quali assumono rilevanza il potere gerarchico e le sue manifestazioni di carattere unilaterale (cfr. T.A.R. Brescia, 26.2.2003, n. 300).
2. Il concetto di procedura concorsuale - riservata, ai sensi dell'art. 63, comma 4, d. lgs. n. 165/2001, alla giurisdizione del Giudice Amministrativo – evoca, al contrario, una procedura caratterizzata dalla valutazione dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria.
2.1 Ne sono escluse, non solo le assunzioni che non sono basate su di una logica selettiva, ma soprattutto le procedure (come quella in esame) che si sostanziano in una mera verifica di idoneità di determinati soggetti, già inseriti nell’ambito dell’Amministrazione di riferimento.
2.2 E’ del tutto evidente, infatti, che in dette ipotesi la valutazione di idoneità mira solo alla verifica della capacità in termini assoluti del soggetto e non è caratterizzata dalla comparazione finalizzata alla compilazione di una graduatoria, che rappresenta la nota caratterizzante del concorso per l'accesso all'impiego”.
dott. Matteo Acquasaliente
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