A chi spetta emanare l’ordine di demolire un marciapiede abusivo?

31 Ago 2020
31 Agosto 2020

Nel caso di specie, il Dirigente comunale spiccava un ordine di rimozione ex art. 21, co. 5 del Codice della Strada nei confronti di un privato che aveva costruito abusivamente un marciapiede in battuto cementizio finalizzato al convoglio delle acque piovane.

Il privato impugnava l’ordinanza per vizio di incompetenza, sostenendo che l’ordine avrebbe dovuto essere emanato dal Prefetto (ai sensi dell’art. 378 l. 20 marzo 1865, n. 2248, All. F e/o artt. 8-9 l. 689/1981) oppure dal Sindaco (ai sensi dell’art. 15 d.l.lgt. 1° settembre 1918, n. 1446).

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha invece applicato l’art. 107 TUEL, secondo cui sono attribuiti alla Dirigenza comunale i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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