Accesso agli atti e accertamento di un abuso edilizio su cui pende un’indagine penale
È frequente l’immagine della “casa di vetro” per descrivere l’attività amministrativa ideale, nella quale il cittadino attraverso l’accesso agli atti può conoscere nel modo più ampio la documentazione in possesso della P.A.
Se però una pratica, per esempio l'accertamento di un abuso edilizio, viene trasmessa alla Procura e diventa oggetto di indagini penali, come deve regolarsi il Comune?
L’art. 116 c.p.p. consente “il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti” delle indagini, ma la richiesta deve farsi al P.M., non all’Autorità amministrativa.
Leggendo in quest’ottica l’art. 24 l. 241/1990, l’accesso agli atti risulta escluso nei casi di “segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge” (co. 1, lett. a), nonché, previo regolamento governativo, “quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza” dei terzi (co. 6, lett. d).
Si consideri anche l’art. 8 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (l’unico articolo del decreto sopravvissuto alle abrogazioni dal d.P.R. 184/2006), che permette di negare l’accesso agli atti “quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini” (co. 5, lett. c).
Da parte sua, la giurisprudenza oscilla tra due posizioni: la prima prevede che la P.A. neghi l’accesso agli atti e inviti il privato istante a rivolgersi al P.M. (cfr. sent. TAR Parma); la seconda sembra consentire l’accesso a determinati atti (cfr. sent. TAR Liguria).
Invero, a noi appare opportuno in questi casi un coinvolgimento della Procura della Repubblica.
Sembrano consigliabili due possibilità: o la P.A. richiede all’Autorità giudiziaria il nulla-osta al rilascio della documentazione richiesta dal privato; oppure si dovrà invitare il privato a chiedere direttamente alla Procura il nulla-osta per effettuare l'accesso agli atti in comune (o anche in Procura a quel punto).
In ogni caso, prima di rilasciare copia di quanto richiesto, la P.A. dovrà avvertire i controinteressati ex art. 3 d.P.R. 184/2006.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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