Sul permesso di costruire in deroga alla destinazione d’uso
Il Consiglio di Stato afferma che la normativa statale sul permesso costruire in deroga prevista dall’art. 14, c. 1-bis del d.P.R. n. 380/2001 (“per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, e successive modificazioni”) prevale sulle eventuali disposizioni difformi delle Regioni che limitano gli interventi suddetti in base alle differenti destinazioni d’uso.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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