Accesso agli atti e procedimenti di repressione degli abusi edilizi, secondo l’ANAC
Nel caso di specie, un Comune chiedeva un parere dell’ANAC in merito alla gestione di un procedimento di accertamento di abuso edilizio ed alla trattazione del connesso procedimento di accesso agli atti da parte dell’esponente.
L’ANAC ha premesso che i quesiti posti attengono alla discrezionalità delle scelte spettanti al Comune e, pertanto, l’Autorità non può esprimersi nel merito. Poi però ha offerto alcune considerazioni.
Colui che segnala un abuso edilizio non assume il ruolo di “parte” del procedimento, tuttavia, in quanto cittadino, avrà diritto di essere messo al corrente delle decisioni assunte dal Comune nei limiti delle disposizioni che regolano la trasparenza amministrativa.
Ne consegue che gli esiti del procedimento potranno essere resi noti nell’ambito degli obblighi di pubblicazione ex art. 23 d.lgs. 33/2013 e, in caso di inosservanza, il privato potrà proporre istanza di accesso civico cd. semplice ex art. 5, co. 1 d.lgs. cit.
Inoltre, il cittadino interessato può proporre istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2 d.lgs. cit.
Post di Daniele Iselle
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