Il silenzio-assenso tra PP.AA. si applica anche al parere paesaggistico della Soprintendenza
Il Consiglio di Stato ha inteso comporre il contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicabilità dell’art. 17-bis l. 241/1990 (cd. silenzio-assenso orizzontale o tra PP.AA.) al parere paesaggistico della Soprintendenza.
Il Consiglio ha dato risposta affermativa.
Il parere della Soprintendenza reso tardivamente nell’ambito di una conferenza di servizi è tamquam non esset.
Il definitivo superamento dell’indirizzo interpretativo contrario è stato formalmente sancito dalla introduzione dell’art. 2, co. 8-bis l. 241/1990. La lettera di tale disposizione, riferendosi espressamente alle fattispecie del silenzio maturato nel corso di una conferenza di servizi ex art. 14-bis l. 241/1990 e nell’ambito dell’art. 17-bis cit., è inequivocabile nell’affermare il principio (che non ammette eccezioni) secondo cui le determinazioni tardive sono irrilevanti in quanto prive di effetti nei confronti dell’Autorità competente, e non soltanto privi di carattere vincolante.
L’art. 17-bis cit. è destinato ad applicarsi solo ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata e, dunque, nei casi in cui l’atto da acquisire, al di là del nomen iuris, abbia valenza co-decisoria e non anche nei casi in cui un’Amministrazione abbia un ruolo meramente formale (come nel caso dello Sportello unico che si limita a raccogliere e trasmettere l’istanza all’Amministrazione unica decidente).
Il legislatore, attraverso gli istituti di semplificazione di cui agli artt. 14-bis e 17-bis l. 241/1990 ha cercato di raggiungere un delicato punto di equilibrio tra la tutela degli interessi sensibili e la, parimenti avvertita, esigenza di garantire una risposta (positiva o negativa) entro termini ragionevoli all’operatore economico, che, diversamente, rimarrebbe esposto al rischio dell’omissione burocratica. La protezione del valore paesaggistico attribuisce, infatti, all’Autorità tutoria non solo diritti ma anche “doveri e responsabilità ”. In tale composito quadro, la competenza della Soprintendenza resta garantita sia pure entro termini stringenti entro i quali deve esercitare la propria funzione.
Cionondimeno, in caso di mancata attivazione entro i termini, resta ferma la possibilitĂ della Soprintendenza di poter agire in autotutela secondo il principio del contrarius actus.
Post di Daniele Iselle
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Ci sarebbe da capire che se E’ pur vero che la legge n. 241/90 articolo 2 comma 8-bis prevede la caducazione delle determinazioni tardive, se si possa applicare alle istanze di permesso di costruire e nei casi di cui all’art. 167 c. 4 del codice urbani.
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