Il silenzio-assenso tra PP.AA. si applica anche al parere paesaggistico della Soprintendenza

23 Ott 2023
23 Ottobre 2023

Il Consiglio di Stato ha inteso comporre il contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicabilità dell’art. 17-bis l. 241/1990 (cd. silenzio-assenso orizzontale o tra PP.AA.) al parere paesaggistico della Soprintendenza.

Il Consiglio ha dato risposta affermativa.

Il parere della Soprintendenza reso tardivamente nell’ambito di una conferenza di servizi è tamquam non esset.

Il definitivo superamento dell’indirizzo interpretativo contrario è stato formalmente sancito dalla introduzione dell’art. 2, co. 8-bis l. 241/1990. La lettera di tale disposizione, riferendosi espressamente alle fattispecie del silenzio maturato nel corso di una conferenza di servizi ex art. 14-bis l. 241/1990 e nell’ambito dell’art. 17-bis cit., è inequivocabile nell’affermare il principio (che non ammette eccezioni) secondo cui le determinazioni tardive sono irrilevanti in quanto prive di effetti nei confronti dell’Autorità competente, e non soltanto privi di carattere vincolante.

L’art. 17-bis cit. è destinato ad applicarsi solo ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata e, dunque, nei casi in cui l’atto da acquisire, al di là del nomen iuris, abbia valenza co-decisoria e non anche nei casi in cui un’Amministrazione abbia un ruolo meramente formale (come nel caso dello Sportello unico che si limita a raccogliere e trasmettere l’istanza all’Amministrazione unica decidente).

Il legislatore, attraverso gli istituti di semplificazione di cui agli artt. 14-bis e 17-bis l. 241/1990 ha cercato di raggiungere un delicato punto di equilibrio tra la tutela degli interessi sensibili e la, parimenti avvertita, esigenza di garantire una risposta (positiva o negativa) entro termini ragionevoli all’operatore economico, che, diversamente, rimarrebbe esposto al rischio dell’omissione burocratica. La protezione del valore paesaggistico attribuisce, infatti, all’Autorità tutoria non solo diritti ma anche “doveri e responsabilità”. In tale composito quadro, la competenza della Soprintendenza resta garantita sia pure entro termini stringenti entro i quali deve esercitare la propria funzione.

Cionondimeno, in caso di mancata attivazione entro i termini, resta ferma la possibilitĂ  della Soprintendenza di poter agire in autotutela secondo il principio del contrarius actus.

Post di Daniele Iselle

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Ci sarebbe da capire che se E’ pur vero che la legge n. 241/90 articolo 2 comma 8-bis prevede la caducazione delle determinazioni tardive, se si possa applicare alle istanze di permesso di costruire e nei casi di cui all’art. 167 c. 4 del codice urbani.

    Rispondi

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