Ancora sul vincolo cimiteriale
Il T.A.R. Veneto, sez. II, con la sentenza del 08 luglio 2013 n. 932, torna ad occuparsi del vincolo cimiteriale chiarendo che l’inedificabilità assoluta concerne gli edifici che sono incompatibili con tale vincolo, come un impianto di autolavaggio self-service.
Si legge infatti che: “L’art.338 del Testo unico delle leggi sanitarie di cui al r.d. n.1265 del 27 luglio 1934 nonché l’art.57 del Dpr 10 settembre 1990 n.285 vietano l’edificazione nelle aree ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale dei manufatti che, per durata, inamovibilità ed incorporazione al suolo possano qualificarsi come costruzioni edilizie, come tali, incompatibili con la natura dei luoghi e con l’eventuale espansione del cimitero.
Ora, la giurisprudenza ha affermato che in materia di vincolo cimiteriale, la salvaguardia del rispetto dei 200 metri prevista dal citato art.338 del T.U. del 1934 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità, valevole per qualsiasi manufatto edilizio anche ad uso diverso da quello di abitazione, che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, e tanto in ragione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico-sanitarie, nella salvaguardia della peculiare sacralità dei luoghi destinati alla sepoltura e nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale (Cons Stato Sezione IV, 20 luglio 2011, n. 4403, Cons Stato Sez. V 3 maggio 2007 n.1933; TAR Toscana, Sez. III, 2 luglio 2008 n. 1712)”.
Corollario di quanto esposto è che: “non sembra dubbio che l’impianto di autolavaggio in questione rientri tra le costruzioni edilizie del tutto vietate dalla disposizione di cui all’art.338 citato e tale circostanza, puntualmente rilevata dall’Amministrazione, costituisce valido motivo giustificativo dell’opposto diniego”.
dott. Matteo Acquasaliente
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