Ancora sulla competenza del TSAP

20 Ott 2014
20 Ottobre 2014

Allo scopo di fruire del condono edilizio di cui all’art. 32, comma 25 e segg., del decreto-legge n. 269 del 2003 relativamente ad opera abusiva realizzata in area demaniale , un soggetto chiedeva all’Agenzia del Demanio la cessione della proprietà della porzione di area interessata dall’abuso o, in via subordinata, il riconoscimento del diritto al mantenimento dell’opera sul suolo statale, così come previsto dall’art. 32, comma 14 e segg., del decreto-legge n. 269 del 2003. Adducendo, però, che l’area in  questione appartiene, in particolare, al demanio fluviale, l’Agenzia del Demanio – sede di Bologna – opponeva la sussistenza di una ragione ostativa in tal senso espressamente stabilita dalla legge e rigettava quindi l’istanza. Il TAR Emilia Romagna ha dichiarato che la giurisdizione in materia appartiene al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Si legge nella sentenza n. 948 del 2014: "Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dall’Avvocatura dello Stato.

Va infatti ricordato che sono devoluti alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi che, sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, riguardano in ogni caso l’utilizzazione del demanio idrico incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque (v. Cass. civ., Sez. un., 17 aprile 2009 n. 9149), con la conseguenza che rientrano nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche anche le dispute circa l’appartenenza o meno di date aree al demanio fluviale quando le determinazioni censurate attengono ad interventi o misure idonei ad interferire con la tutela delle acque pubbliche (v. TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20 marzo 2014 n. 432).

Ne scaturisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, in quanto la lite ha ad oggetto un diniego di cessione di area motivato con la sua ascrivibilità al demanio fluviale, quindi concerne atto che, per essere comunque emesso a protezione delle acque demaniali, soggiace alla giurisdizione del giudice investito della cognizione delle controversie in materia di acque pubbliche".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Emilia Romagna 948 del 2014

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