Buio pesto alla genovese

21 Giu 2021
21 Giugno 2021

C’è sempre un legislatore che le inventa e un interprete che le perfeziona.

Pubblichiamo una nota del Comune di Genova sull’art. 33 del d.l. n. 77/2021, che introduce la CILA in materia di superbonus 110%(che già di per se stesso è un pasticcio giuridico).

L’interpretazione fornita dal Comune di Genova è chiaramente erronea, fuorviante e pericolosa: si consiglia vivamente di non seguirla.

Questa CILa non sana alcun abuso, rimane fermo il dovere del Comune di accertare e sanzionare gli abusi dell'edificio di partenza e rimane in vigore l'articolo 49 del DPR 380/2001.

"Art. 49 (L) - Disposizioni fiscali

1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dlla segnalazione certificata di cui all'articolo 24, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.

3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.

4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa".

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Circolare SUE Comune di Genova 11-6-2021

7 replies
  1. and says:

    leggendo l’art. 49 cita testualmente che “Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione”, cosa significa ? se per esempio le difformità riguardano le forometrie e le finiture non decadono i benefici fiscali ?

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  2. Anonimo says:

    Qualcuno mi spiega cosa vuol dire: ” non è più necessario attestare preventivamente la regolarità edilizia degli immobili in cui si intendono attuare le richiamate opere edilizie”, se non quello che ha detto / fatto il Responsabile di Genova.

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  3. Anonimo says:

    Di sicuro la CILA non è per sua stessa natura un titolo edilizio che rilascia il Comune, non comprendo perchè gli uffici debbano verificare quello che nemmeno il professionista che assevera ha fatto. Ritengo che i comuni possano effettuare delle verifiche a campione e se ti pescano che hai fatto il furbo sono cavoli. Perchè comunque l’abuso permane.
    Questa interpretazione è un po rischiosa ma non la ritengo del tutto campata in aria. Ribadisco che l’obbligo di istruire TUTTE le cila non c’è. DPR 445/2000 art 71.
    Tuttalpiù non avrei mai invitato gli utenti a non presentare la richiesta di accesso agli atti.
    Concordo con il commento sul PdL 20

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  4. Vittorio says:

    Cassazione sezione 3 n. 25985 Anno 2020
    ” Inoltre, deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte che in modo costante ha ritenuto configurabile la violazione dell’art. 44, d.P.R. 380 del 2001 per ogni intervento (anche di manutenzione
    ordinaria) su un immobile illegittimo: “In tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce
    una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che
    l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente” ( Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019 – dep. 26/11/2019, CASOLA PAOLO, Rv. 27734901; vedi anche Sez. 3, n. 51427 del 16/10/2014
    – dep. 11/12/2014, Rossignoli e altri, Rv. 26133001 e Sez. 3, n. 26367 del 25/03/2014 – dep. 18/06/2014, Stewart e altro, Rv. 25966501 ) .”

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  5. Anonimo says:

    Per tutti vale in consiglio di leggere un post e di essere sicuri di avere capito cosa c’è scritto prima di scrivere un commento m

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  6. Anonimo says:

    ottimo direi, un Funzionario con gli attributi invece, altro che.- Ma non era Lei Avvocato che voleva arrivare a questo risultato nei post fatti di recente???? come mai ora è contrario – veda che infondo si dice una cosa semplice: se non devo attestare lo stato legittimo, perchè devo fare l’accesso agli atti??? se ai sensi dell’art- 33 permette di farlo questo ragionamento, non mi pare campato in area-

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  7. Anonimo says:

    Io invece sarei pure d’accordo , visto dove si è spinta la Regione Veneto con gli artt. 6 e 7 del PDL n. 20

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