Titolo edilizio e immobile in comproprietà o condominio
Il TAR Veneto ha affermato che il Comune ha sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente il permesso di costruire, accertando che sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria, ma non ha quello ulteriore di effettuare complesse indagini e ricognizioni giuridico-documentali sul titolo di proprietà depositato.
Ciò non significa che i diritti dei comproprietari, ivi inclusi quelli connessi all’eventuale travalicamento dei limiti imposti a ogni comunista dall’art. 1102 c.c., possano essere pregiudicati dal rilascio del titolo edilizio.
Infatti, il titolo edilizio è sempre legittimamente rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi, i quali però sono tutelabili (esclusivamente) mediante azioni civili innanzi al G.O.
In altri termini, la legittimità dell’intervento edilizio che ciascun partecipante alla comunione chieda alla P.A. di essere autorizzato a eseguire in forza della norma che gli consente di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102 c.c.), deve essere valutata dalla P.A. competente ad autorizzarlo solo per i profili amministrativi, senza riguardo ai profili civilistici e ai connessi limiti posti dalla norma, in quanto entrambi azionabili (dai titolari della specifica facultas agendi) soltanto davanti al G.O.
Post di Alberto Antico – avvocato
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