Il regime sanzionatorio della lottizzazione abusiva

29 Feb 2024
29 Febbraio 2024

L’art. 30 d.P.R. 380/2001 (e, in precedenza, l’art. 18 l. 47/1985) descrivono la lottizzazione abusiva e ne prescrivono il regime sanzionatorio amministrativo.

Nel caso in cui il dirigente o il responsabile comunale accerti l’effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree, al titolare del PdC, al committente e al costruttore, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l’immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari (art. 30, co. 7 d.P.R. cit.).

Trascorsi 90 giorni, ove non intervenga la revoca di tale ordinanza, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune, il cui dirigente o responsabile deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all’art. 31, co. 8 d.P.R. cit. (ibidem, co. 8).

Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stata emessa l’ordinanza in parola, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione dell’ordinanza e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento comunale (ibidem, co. 9).

Parte della giurisprudenza ha affermato che gli effetti acquisitivi dell’area si producono, di diritto ed automaticamente, decorsi invano 90 giorni dall’adozione dell’ordinanza (e non dalla sua trascrizione), senza che l’ordine da essa recato sia stato eseguito e senza che la medesima sia stata revocata (cfr. sent. TAR Lazio – Roma, Sez. II-bis, 06.07.2023, n. 11347).

sent. TAR Roma n. 11347-2023

Altra giurisprudenza ha precisato che all’inottemperanza dell’ordine di sospensione della lottizzazione abusiva sono applicabili i principi della sentenza dell’Adunanza Plenaria, n. 16/2023 (cfr. sent. TAR Campania – Salerno, Sez. II, 09.12.2023, n. 2900).

sent. TAR Salerno n. 2900-2023

Il Comune, al fine di ottenere il rilascio degli immobili acquisiti, può legittimamente agire seguendo le regole proprie dell’esercizio dei poteri autoritativi di sgombero; tuttavia, qualora il Comune ometta di motivare l’ordinanza di sgombero con l’accertata lottizzazione abusiva, poiché le aree sono acquisite al patrimonio disponibile, non è possibile ricorrere all’autotutela demaniale, bensì rimangono come soluzione gli strumenti giurisdizionali ordinari, quali le azioni possessorie o la rei vindicatio (cfr. sent. Cons. St., Sez. V, 09.02.2024, n. 1337).

sent. Cons. St. n. 1337-2024

Post di Alberto Antico – avvocato

1 reply
  1. Anonimo says:

    Mi pare che anche Il “caso Milano” quello dei grattacieli costruiti con SCIA, si prefigura una lottizzazione abusiva, tra i reati contestati ce pure quello – per cui si amplia il concetto di “lottizzazione abusiva” anche a casi diversi rispetto a quelli dei terreni.

    Rispondi

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