Applicabilità retroattiva delle sanzioni amministrative avverso gli abusi edilizi
È pressoché pacifico in giurisprudenza che il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi, in ragione della loro natura di illecito permanente, è quello vigente al momento dell’applicazione della sanzione e non quello vigente all’epoca della consumazione dell’abuso.
Le conseguenze non sono di poco momento.
Un’applicazione piena di questi assunti giustifica l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie e di quelle ripristinatorie (demolizione), anche ad abusi edilizi molto risalenti nel tempo, quando il trasgressore non preventivava una sanzione così grave.
Le sentenze rispondono che, in base ai principi di amministrazione attiva che ispirano il sistema sanzionatorio degli abusi edilizi, vi è un’immediata applicabilità del regime più efficace ai fini del conseguimento della tutela del territorio.
Quanto meno, una parte della giurisprudenza ammette di vagliare la sanzione amministrativa da irrogarsi in concreto alla luce del diritto CEDU, e in particolare dei cd. criteri Engel, che attribuiscono le tutele del diritto penale anche alle sanzioni amministrative particolarmente afflittive (con applicazione, ad esempio, dell’eventuale legge successiva più favorevole).
Post di Alberto Antico – avvocato
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