Interventi eseguiti in base ad un titolo edilizio annullato
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 38 T.U. edilizia.
Tale norma prevede tre eventualità : a) la sanatoria della procedura, ove sia possibile la rimozione dei vizi della procedura amministrativa, senza applicare alcuna sanzione edilizia; b) nel caso in cui non sia possibile la sanatoria, l’obbligo per l’Amministrazione di applicare la sanzione in forma specifica della demolizione; c) ove non sia possibile applicare la sanzione in forma specifica in ragione della natura delle opere realizzate, l’obbligo per l’Amministrazione di applicare la sanzione pecuniaria che, una volta corrisposta, produce i medesimi effetti della sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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A mio avviso correttamente il Tar ricorda, pur allora in pendenza del giudizio della Corte costituzionale, che : “Nel caso di specie, si tratta di un intervento edilizio di cui è stato accertato(sia pure con pronuncia non ancora passata in giudicato) il contrasto con ledisposizioni del PRG in materia di distanze dai confini, ovvero di norme che,oltre a rispondere all’interesse pubblico ad un ordinato assetto del territorio,mirano a salvaguardare l’equo riparto delle maggiori distanze previste dalPRG tra i proprietari confinanti, così integrando il contenuto del dirittodominicale.”
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