La competenza del Prefetto a demolire gli abusi edilizi
Nel caso di specie, il privato impugnava l’ordinanza di demolizione spiccata da un Comune nei confronti di un abuso edilizio (previo diniego del relativo condono), affermando l’incompetenza del Comune stesso ex art. 41 d.P.R. 380/2001, in quanto la suddetta norma riserverebbe il relativo potere al Prefetto.
Il TAR Veneto ha respinto la doglianza sulla base dei seguenti motivi: a) la competenza di cui all’art. 41 d.P.R. cit. è stata trasferita al Prefetto solo dal settembre 2020, in epoca successiva all’emanazione del provvedimento impugnato; b) l’ordine di demolizione è stato reso anche ai sensi degli artt. 33 e 34 d.P.R. cit., che prevedono che l’ordinanza ripristinatoria, decorso inutilmente il termine assegnato al privato, sia eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell’abuso.
Perché il TAR non si è limitato a dire che la competenza prefettizia ex art. 41 cit. ha natura suppletiva, secondo il chiaro dettato del comma 1 (“In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione [da parte del Comune] entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto …”)?
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!