L’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione con acquisizione al patrimonio comunale non ha valore provvedimentale

02 Ott 2020
2 Ottobre 2020

Nel caso di specie, un Comune emanava con riguardo allo stesso abuso edilizio di un privato tre atti: diniego dell’istanza di condono; ordinanza di demolizione; accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione con acquisizione al patrimonio comunale.

Il privato otteneva in un primo momento l’annullamento innanzi al G.A. del diniego di condono e dell’ordinanza demolitoria: agiva quindi in seguito per l’annullamento dell’ultimo atto.

Il TAR Palermo ha però rilevato che, decorso inutilmente il termine entro cui il privato deve ottemperare all’ordinanza di demolizione, l’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure, in automatico: altrettanto automaticamente si sprigiona l’effetto di legittimazione per il Comune alla trascrizione nei registri immobiliari e all’immissione nel possesso dell’area acquisita.

Perciò, l’atto con cui il Comune accerta l’inottemperanza alla demolizione e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non ha natura provvedimentale, bensì è un mero certificato, come tale non impugnabile innanzi al G.A. in sede di giurisdizione generale di legittimità.

Il TAR Palermo, però, ha invocato la giurisdizione esclusiva del G.A. in materia edilizia ex art. 133, co. 1, lett. f c.p.a. e, conseguentemente, ha riqualificato l’azione del privato come domanda di accertamento negativo dei presupposti per l’inottemperanza e, dunque, per l’acquisizione al patrimonio comunale e la trascrizione nei registri immobiliari.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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