Legittimato passivo all’ordine di demolizione di un immobile abusivo è l’utilizzatore anche se non proprietario
La sentenza del TAR Veneto n. 121 del 2014 si occupa anche della questione del soggetto destinatario dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo.
Scrive il TAR: "5. Con il terzo, il quinto ed il sesto motivo di gravame il ricorrente contesta sotto vari profili il provvedimento poiché rivolto, non nei confronti dell’originario costruttore delle opere, bensì dell’attuale titolare, privo di legittimazione passiva in quanto non responsabile dell’abuso. Tale argomento è privo di fondamento giuridico. Infatti, costituisce acquisizione giurisprudenziale consolidata che l’oggettiva disponibilità dell’area sulla quale sono stati rinvenuti i manufatti eseguiti in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, costituisca condizione sufficiente per individuare il destinatario dell’ordine di ripristino. In casi analoghi, la giurisprudenza (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 20 marzo 2003, n. 259; C. Si, 18 novembre 1998, n. 662) ha, infatti, chiarito come sia sufficiente ad individuare il legittimato passivo dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivamente realizzato sul demanio, o nella relativa fascia di rispetto, la qualità di utilizzatore dell’immobile medesimo, senza necessità di accertare non solo chi ha realizzato l’abuso, ma nemmeno il proprietario dell’area o del manufatto. Detto orientamento è condiviso da questa sezione (si vedano tra le ultime la già citata n. 1333/2013 e la n. 222/2013 aventi ad oggetto casi analoghi), atteso che la disponibilità dell’immobile consente all’interessato di porre fine alla situazione antigiuridica. Pertanto, nel caso di specie, legittimamente, in applicazione del disposto di cui all’art. 35 D.P.R. 380/01, è stata imposta al ricorrente la demolizione delle opere abusive in oggetto, eseguite su area demaniale".
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