Quando un intervento edilizio è in totale difformità dal titolo edilizio

22 Ago 2012
22 Agosto 2012

Della questione di occupa la sentenza del TAR Veneto n. 1114 del 2012, già citata nel post precedente.

Scrive il TAR: "Va rilevato, al contrario, come l’Amministrazione abbia pienamente dimostrato come l’edificio realizzato sia integralmente diverso per tipologia, posizionamento e per superficie. L’entità dell’abuso realizzato ha, pertanto, legittimato l’applicazione della sanzione della demolizione di cui all’art. 31 del dpr 380/2001 nella parte in cui è diretta a sanzionare proprio “la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano volumetriche o di utilizzazione…”.
Un costante orientamento Giurisprudenziale afferma, infatti, che…”gli interventi edilizi in totale difformità dalla concessione, sanzionabili con l'ordine di demolizione, sono quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile (Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 1726 del 21-03-2011 )”.

L’immobile, in questione, era stato realizzato sulla base di una licenza edilizia rilasciata nel corso del 1968 con la quale veniva autorizzata la realizzazione di un edificio ad uso civile abitazione con piano interrato e due piani fuori terra. L’immobile incideva su un’area sottoposta a vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. In conseguenza di irregolarità rilevate, già nel corso del 1971, veniva rigettata la richiesta di emanazione del certificato di agibilità. Il Comune riteneva che l’edificio realizzato doveva considerarsi del tutto diverso da quello previsto nella concessione edilizia e, ciò, per dimensioni, prospetto, posizione e sagoma. La diversa collocazione dell’edificio aveva determinato, inoltre, il mancato rispetto delle distanze dai confini e l’occupazione di parte del suolo pubblico.

Il TAR ha rigettato anche la pretesa del ricorrente di considerare gli abusi come varianti non essenziali: "E’ infondato anche il quarto motivo. Con esso la parte ricorrente sostiene la violazione degli art. 31 e 36 del Dpr 380/2001, rilevando come gli abusi realizzati debbano essere qualificati quali “varianti non essenziali” e, quindi, quali abusi costituenti delle parziali difformità in quanto tali sanabili.
Sul punto deve ritenersi pienamente integrato il disposto di cui all’art. 31 sopra citato e, ciò, considerando come l’immobile incida su un’area sottoposta a vincolo ambientale, circostanza disciplinata espressamente dal successivo art. 32 nella parte in cui dispone che …”gli interventi su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale,….sono considerati in totale difformità dal permesso ai sensi di cui agli art. 31 e 34”.

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