Obbligo del Prefetto di provvedere alla demolizione degli abusi edilizi
Il TAR Veneto ha accolto un ricorso avverso il silenzio-inadempimento della Prefettura nei confronti dell’istanza, presentata nel 2022, per la demolizione di un abuso edilizio, accertato da un’ordinanza comunale del 2014.
L’attuale testo dell’art. 41 d.P.R. 380/2001, dopo la novella del 2020, “trasferisce” la competenza in materia di procedure di demolizione – in caso di loro mancato avvio entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso – ai Prefetti, che si avvalgono dell’ausilio degli uffici comunali per ogni esigenza tecnico-progettuale e con il concorso, previa intesa con l’autorità militare, del Genio militare.
Le spese processuali sono state poste in capo al Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
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