Poteri repressivi del Comune avverso una CILA illegittima

28 Giu 2023
28 Giugno 2023

Il TAR Veneto ha affermato che, nel caso in cui la CILA sia utilizzata al di fuori della fattispecie legale o comunque in violazione della normativa di settore, la P.A. non dispone di alcun periodo di tempo per l’esercizio dei poteri inibitori prima dell’inizio dei lavori, ma dispone degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso ex art. 27 d.P.R. 380/2001.

Post di Alberto Antico – avvocato

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2 replies
  1. Anonimo says:

    Riflessione: la P.A. non dispone di alcun periodo di tempo per l’esercizio dei poteri inibitori prima dell’inizio dei lavori, anche perchè si tratta di una comunicazione di parte e può avvenire anche a distanza di tempo.

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  2. Anonimo says:

    In materia edilizia e urbanistica, è senz’altro interessante il contenuto della nuova sentenza 4110/2023 del 24 aprile del Consiglio di Stato, che affronta diversi argomenti, anche se quelli più interessanti per il comparto professionisti tecnici sono senza dubbio:
    -la manutenzione straordinaria per la modifica della destinazione d’uso;
    -il controllo sulla CILA.

    CILA: controlli e sanzioni
    Benché sulla conformità tecnico-giuridica della CILA – diversamente da quanto disposto per la SCIA – non sia previsto un obbligo di controllo ordinario postumo entro un termine perentorio ravvicinato e, di conseguenza, un indice del legittimo avvio dell’attività oggetto della comunicazione, devono ritenersi applicabili alla CILA i principi consolidatisi con riferimento alla separazione tra autotutela decisoria e esecutiva in materia di SCIA o DIA, in particolare dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 45 del 2019; di esse, infatti, la CILA «condivide l’intima natura giuridica», sicché trovano applicazione i limiti di tempo e di motivazione declinati nell’art. 19, commi 3, 4, 6-bis e 6-ter della legge 241/1990, in combinato disposto con il richiamo alle «condizioni» di cui all’art. 21-novies della medesima normativa

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