Ordinanza ex art. 31 T.U. Edilizia e richiesta di fiscalizzazione della parte non conforme
Il TAR Veneto precisa che nel caso di ordinanza adottata ai sensi dell’art. 31 T.U. Edilizia (opere realizzate sine titulo) non è possibile chiederne la fiscalizzazione, trattandosi di ipotesi riservata a quelle opere realizzate in parziale difformità dal titolo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Buongiorno,
ammettendo che si tratti di opere realizzate in parziale difformità dal titolo abilitativo, è oggi necessario che vi sia conformità urbanistica?
La domanda nasce dal fatto che, con la interpretazione dell’art. 9bis del dpr n. 380/2001, la fiscalizzazione dell’abuso viene equiparata allo “stato legittimo”.
In questo senso, è possibile procedere con la fiscalizzazione di un ampliamento, ad esempio, una porzione di annesso rustico, realizzato ai sensi dell’ex art. 6 della L.R. 24/1985, oggi ricadente in una zona in cui sono compatibili solo annessi rustici esistenti (zona impropria)?
Ringrazio in anticipo per l’eventuale chiarimento.
Buongiorno,
la fiscalizzazione ex art. 34, co. 2 d.P.R. 380/2001 è riservata alle ipotesi di parziali difformità non sanabili, ove però la demolizione non sia possibile. Si discute se, una volta pagata tale fiscalizzazione, l’immobile abbia o no lo stato legittimo (sembrerebbe di sì, stante l’attuale testo dell’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. cit.).
L’art. 36-bis d.P.R. cit. prevede un’ipotesi di sanabilità anche delle parziali difformità – che quindi ovviamente guadagnarebbero lo stato legittimo – purché sussista la cd. doppia conformità semplificata ai sensi del comma 1 art. cit.
Un ampliamento realizzato in parziale difformità, ammesso all’epoca come variante nella misura del 5% del fondo, ricade oggi in una zona classificata come “impropria”, dove sono compatibili esclusivamente annessi rustici esistenti. Ci si chiede quindi se sia possibile procedere con la fiscalizzazione dell’opera.
Va però evidenziato un aspetto rilevante: se non era mai stato legittimamente assentito, la fiscalizzazione odierna equivarrebbe, di fatto, a sanare un ampliamento in una zona in cui tali interventi non sono più consentiti.
Inoltre, va considerato che in passato, attraverso la fiscalizzazione, non veniva mai legittimato un fabbricato non conforme, ricadente in zona impropria. Alla luce dell’attuale quadro normativo, non sembra più sostenibile tale impostazione: oggi, l’ampliamento, non potrebbe essere oggetto di fiscalizzazione in zona impropria, visto che lo renderebbe legittimo.
Questo vale anche per le fiscalizzazioni effettuate prima del decreto “Salva Casa”. Ad esempio, un ampliamento che non rispettava la distanza minima di 10 metri da pareti finestrate poteva comunque essere fiscalizzato, poiché non si trattava mai di una costruzione legittima in senso stretto. Oggi, invece, un’operazione del genere non è più possibile.
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