Princìpi utili in materia di ordinanza di demolizione
Il TAR Salerno ha ricordato che l’ordine di demolizione è da considerarsi come atto vincolato, la cui motivazione può limitarsi a individuare e qualificare gli abusi edilizi.
Poiché l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce un’attività vincolata della P.A., ai fini dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all’annullamento dell’atto alla stregua dell’art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990.
Nel caso in cui si contestino parziali difformità, l’art. 34, co. 2 d.P.R. 380/2001 ha valore eccezionale e derogatorio e non compete alla P.A. valutare, prima che venga emesso l’ordine di demolizione dell’abuso, se possa essere applicata la sanzione sostitutiva, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, dell’obiettiva impossibilità di ottemperare all’ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme.
Post di Alberto Antico – avvocato
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