Sanzione pecuniaria e mancata spontanea demolizione
Il T.A.R. Milano afferma che l’art. 31, c. 4 bis del d.P.R. n. 380/2001 - che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata spontanea demolizione dell’abuso - si applica anche alle opere eseguite prima dell’entrata in vigore della norma.
Quest’ultima, infatti, sanziona il comportamento negligente del privato che non demolisce l’opera abusiva nonostante l’ordine impartito, mentre non si focalizza affatto sulla realizzazione ex se dell’opera abusiva.
Pertanto, non vi è alcuna deroga al principio di irretroattività della legge.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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