Accesso agli atti di un’indagine penale provenienti da una P.A.
Il Consiglio di Stato ha affermato che gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, o comunque su loro iniziativa, anche se redatti da una pubblica amministrazione, sono sottratti al diritto di accesso agli atti, per il combinato disposto del segreto d’indagine previsto dall’art. 329 c.p.p. e dell’esclusione dal diritto all’ostensione prevista dall’art. 24, co. 1, lett. a l. 241/1990.
Quindi l'accesso a questi atti è disciplinato dal codice di procedura penale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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