Autonomia dell’accesso agli atti documentale rispetto all’accesso civico
Il Consiglio di Stato ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto dell’accesso agli atti documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990 e dell’accesso civico, semplice e generalizzato, ex d.lgs. 33/2013.
Le diversità sono tali che, se il privato avanza una prima istanza di accesso agli atti documentale e poi una seconda istanza di accesso civico generalizzato, quest’ultima modifica in senso oggettivo la domanda di accesso e deve essere valutata dalla P.A., anche laddove il privato non abbia impugnato il diniego avverso la prima istanza.
Post di Daniele Iselle
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