I coniugi litigiosi hanno diritto di accesso ai documenti fiscali reciproci e anche a quelli del nuovo convivente more uxorio dell’altro

13 Ago 2014
13 Agosto 2014

Con la sentenza del 14 maggio 2014, n. 2472, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso in materia di accesso proposto da un coniuge avverso il diniego tacito formatosi sulla sua richiesta di accedere ai documenti fiscali detenuti dall’Agenzia delle Entrate, al fine di dimostrare la capacità reddituale della moglie nel giudizio di separazione in corso con la stessa.

Al fine di tutelare i propri interessi nel giudizio di separazione, egli aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate di esercitare il diritto di accesso con riferimento ai seguenti documenti fiscali della moglie al fine di dimostrarne in giudizio la capacità reddituale: “dichiarazioni dei redditi degli anni 2009, 2010 e 2011, contratti di locazione a terzi delle proprietà immobiliari dal 2009 alla data odierna, comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari dell’ Anagrafe tributaria – sezione Archivio dei rapporti finanziari – relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere, riconducibili alla Sig.ra (omissis) anche in qualità di delegante o di delegata, dal 2009 alla data odierna”.

Decorsi trenta giorni dalla richiesta senza che l’Amministrazione desse riscontro alla richiesta, l’istante ha proposto ricorso al T.A.R. del Lazio avverso il diniego così implicitamente oppostogli.

Il T.A.R. adito ha accolto il ricorso richiamando la giurisprudenza che riconosce il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale del coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata.

L’Agenzia delle Entrate, unitamente al Garante per la protezione dei dati personali, ha quindi impugnato tale sentenza.

Si sottolinea, in particolare, il passaggio della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la richiesta di accesso rispetto ai dati del coniuge detenuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 605 sull’Anagrafe tributaria.

(…) la normativa a cui fanno riferimento le Amministrazioni odierne appellanti (art. 7 del d.P.R. nr. 605 del 1973, come modificato dal d.l. 4 luglio 2006, nr. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, nr. 248) ha previsto l’obbligo per ogni operatore finanziario di comunicazione, in un’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, denominata Archivio dei rapporti finanziari, dell’esistenza e relativa natura dei rapporti finanziari intrattenuti con qualsiasi soggetto.

Tali norme però, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale a sostegno della pretesa sottrazione all’accesso delle comunicazioni in questione, non contemplano affatto che queste, una volta riversate nell’Archivio dei rapporti finanziari da parte delle banche e degli operatori finanziari, possano essere utilizzate “unicamente” dall’Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza, limitandosi a precisare che si tratta di atti certamente utilizzabili da tali soggetti per l’azione di contrasto all’evasione fiscale, senza affrontare per nulla il tema della loro ostensibilità e dell’eventuale conflitto con il diritto alla riservatezza del soggetto cui gli atti afferiscono.

Sotto quest’ultimo profilo, occorre verificare secondo i comuni principi se l’Amministrazione delle finanze abbia ritenuto di sottrarre all’accesso le comunicazioni de quibus con specifico atto, come previsto dall’art. 24 comma 2, della citata legge nr. 241 del 1990.

Al riguardo, la disciplina di riferimento si rinviene nel d.m. 29 ottobre 1996, nr. 603 (recante “Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell’art. 24, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241” ), laddove alcuna previsione si rinviene nel senso sostenuto dalle Amministrazioni odierne appellanti: e, anzi, i documenti per cui è causa appaiono riconducibili alla previsione dell’art. 5 di tale norma (lettera a) : “documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell’attività amministrativa”), il quale precisa che, pur trattandosi di documenti sottratti all’accesso, va però garantita “la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta”.

Tale ultima precisazione rinvia immediatamente alla previsione del comma 7 dell’art. 24 della legge nr. 241 del 1990 (“…Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”), da cui emerge la necessità di effettuare un attento bilanciamento di interessi tra il diritto che si intende tutelare con la visione o l’accesso al documento amministrativo e il diritto alla riservatezza dei terzi.

In dottrina e giurisprudenza è ormai pacifico che, con la modifica della legge n. 241 del 1990, operata dalla legge 11 febbraio 2005, nr. 15, è stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e considerato recessivo l’interesse alla riservatezza dei terzi, quando l’accesso sia esercitato prospettando l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

(…) Nel caso di specie la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell’assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa, prevale o quantomeno deve essere contemperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti “sensibili” del coniuge.

Va considerato dirimente, al riguardo, il fatto che nella specie la richiesta di accesso sia provenuta dal marito della controinteressata, e non da un quisque de populo, e che l’interesse dello stesso, attuale e concreto, alla cura dei propri interessi in giudizio si presentasse sicuramente qualificato: donde la condivisibilità, in via di principio, delle conclusioni del primo giudice laddove ha ritenuto meritevole di accoglimento l’istanza di accesso anche con riferimento alle comunicazioni suindicate.”.

La sentenza del TAR Lazio viene riformata limitatamente alla parte in cui autorizzava anche il rilascio di copia delle comunicazioni ex art. 7 comma 6, del d.P.R. nr. 605 del 1973, mentre secondo il Consiglio di Stato l’accesso agli atti de quibus va autorizzato nella sola forma della “visione”.  

Segnalo, infine, la sentenza del Consiglio di Stato sez. IV 20/09/2012 n. 5047 che afferma lo stesso principio, addirittura estendendolo alle dichiarazioni dei redditi del convivente more uxorio dell’ex coniuge:  “Il diritto di accesso deve prevalere sull'esigenza di riservatezza di terzi, ove sia esercitato per consentire la cura o la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti e concerna un documento amministrativo indispensabile a tali fini, la cui esigenza non possa essere altrimenti soddisfatta: di conseguenza, in capo al coniuge separato sussiste, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, il diritto di accesso alle dichiarazioni dei redditi del convivente "more uxorio" dell'altro coniuge. Tale istanza di accesso documentale, infatti, essendo rivolta a dimostrare la capacità di reddito del convivente del coniuge separato, è funzionale ad esonerare il richiedente dall'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento. Né il diritto di accesso viene meno per aver il medesimo richiedente sollecitato il giudice civile ad acquisire le dichiarazioni dei redditi in questione, atteso che l'art. 210 c.p.c. prevede la facoltà dell'ordine istruttorio e non anche la sua obbligatorietà.”

avv. Marta Bassanese

sentenza CDS 2472 del 2014

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