Novità in materia di risparmio energetico

13 Ago 2014
13 Agosto 2014

Buongiorno,

rispetto alla precedente versione della mia nota, chiedo venia, perchè mi erano sfuggiti alcuni aspetti segnalati dai lettori  (ringrazio allora vivamente l'arch. Fiorenza Dal Zotto e Riccardo per la segnalazione), e per farmi perdonare ho investito un po’ di tempo nel realizzare due specchietti di paragone fra la norma precedente e l’attuale, uno relativo alla nuova edificazione, ed uno relativo alla riqualificazione di edifici esistenti.

 In sostanza, ho rilevato le seguenti modifiche:

                     Nuove costruzioni:

    • aumento della “deroga” da 25 cm. a 30 cm. per le murature esterne, i solai intermedi ed i tetti;
    • inserimento di una nuova struttura derogabile, indicata come “solaio inferiore”;
    • viene tolta l’indicazione generica “tutti i volumi e le superfici necessarie alla riduzione dell’indice di prestazione energetica”;
    • le strutture ammesse alla deroga, sono solo quelle che racchiudono il volume riscaldato;
    • viene inserita la deroga per le distanze minime dalle sedi ferroviarie;
    • tutte le deroghe trovano un limite nelle distanze minime stabilite dal Codice Civile;
    • la riduzione minima dell’indice di prestazione energetica, passa dal 10% al 20%;

 

  • Riqualificazioni edifici esistenti:
    • aumento della “deroga” da 20 cm. a 25 cm. per le murature esterne;
    • aumento della “deroga” da 25 cm. a 30 cm. per i tetti;
    • viene inserita la deroga alle distanze dai confini di proprietà;
    • tutte le deroghe trovano un limite nelle distanze minime stabilite dal Codice Civile;

 

EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE

 

 

D. Lgs. 115/2008

D. Lgs. 102/2014

Murature esterne > 30 cm. max 25 cm. > 30 cm. max 30 cm.
Muri portanti > 30 cm. max 25 cm. > 30 cm. max 30 cm.
Solai intermedi > 30 cm. max 15 cm. > 30 cm. max 15 cm.
Tetti > 30 cm. max 25 cm. > 30 cm. max 30 cm.
Solai inferiori ===== > 30 cm. max 30 cm.
Volumi e superfici necessarie alla riduzione dell’indice di prestazione energetica Tutti =====
Deroghe
  • Distanze minime tra edifici
  • Distanze minime dai confini di proprietà
  • Distanze minime dalle sedi stradali
  • Altezze massime
  • Distanze minime tra edifici
  • Distanze minime dai confini di proprietà
  • Distanze minime dalle sedi stradali
  • Distanze minime dalle sedi ferroviarie
  • Altezze massime
Limite a tutte le deroghe in base alle distanze minime del Codice Civile
Indice prestazione energetica Riduzione 10% indice prestazione energetica di cui al D. Lgs. 192/2005 Riduzione 20% indice prestazione energetica di cui al D. Lgs. 192/2005
       

 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI ESISTENTI

 

 

D. Lgs. 115/2008

D. Lgs. 102/2014

Murature esterne > esistente max 20 cm. > esistente max 25 cm.
Tetti > esistente max 25 cm. > esistente max 30 cm.
Deroghe
  • Distanze minime tra edifici
  • Distanze minime dalle sedi stradali
  • Altezze massime
  • Distanze minime tra edifici
  • Distanze minime dai confini di proprietà
  • Distanze minime dalle sedi stradali
  • Altezze massime
Limite a tutte le deroghe in base alle distanze minime del Codice Civile
Indice prestazione energetica Riduzione 10% dei limiti di trasmittanza di cui al D. Lgs. 192/2005 Riduzione 10% dei limiti di trasmittanza di cui al D. Lgs. 192/2005

dott. Salvatore Abbate

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4 replies
  1. Riccardo says:

    La ringrazio per l’eccellente ed utile lavoro.
    Cordiali Saluti

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  2. fiorenza dal zotto says:

    perfetto salvatore, alla prossima e grazie dei ringraziamenti
    fdz

    Rispondi
  3. fiorenza dal zotto says:

    in effetti l’articolo 11 del D.Lgs 115/2008 è stato abrogato e “sostituito” dall’art. 14 del D.Lgs.102/2014; attenzione però perchè gli “sconti” sul calcolo di spessori e distanze sono un po’ cambiati! Buon ferragosto a tutti fdz

    Rispondi
  4. Riccardo says:

    Ed infatti qualcosa le è sfuggito, la norma sostituitiva è contenuta nell’art 14 comma 6 e 7 del decreto 102. Rispetto al 115-08 la deroga non si applica alle distanze previste dal codice civile per il resto mi pare analoga. Suggerisco di rivedere l’articolo.
    Saluti.

    Rispondi

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