L’Adunanza Plenaria chiarisce l’ambito dell’accesso civico generalizzato
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che spetta alla Pubblica Amministrazione individuare la natura giuridica dell’accesso agli atti, ovvero verificare se l’istanza è stata presentata ai sensi della l. n. 24/1990 (cd. accesso documentale) o del d.l.gs. n. 33/2013 (cd. accesso civico generalizzato).
La P.A., in altre parole, non può limitarsi a respingere un’istanza agli atti documentale se ci sono comunque i presupposti per l’accesso civico generalizzato, salvo che il privato abbia fatto esclusivo riferimento alla legge sul procedimento amministrativo nella richiesta suddetta.
Il Collegio, inoltre, ammette l’accesso cd. cumulativo, ovvero quello contenente ambedue queste forme di accesso agli atti che non sono incompatibili l’una con l’altra.
Infine, il Consiglio di Stato riconosce che l’accesso civico generalizzato può essere esercitato anche alla procedura di gara, compresa la fase esecutiva dei contatti pubblici.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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