Quando è legittimo differire l’accesso agli atti e conseguenze in materia di spese processuali
In materia di differimento dell'accesso agli atti, segnaliamo la sentenza del TAR Veneto n. 42 del 2014.
Scrive il TAR: "Il Collegio, preso atto della documentazione depositata dall’amministrazione intimata al momento della costituzione in giudizio e rilevato che - soprattutto per quanto riguarda la richiesta di parte ricorrente di acquisire gli atti specificatamente inerenti le segnalazioni inoltrate al Comune da cittadini - detti atti sono stati resi disponibili, ritiene che il ricorso possa considerarsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tuttavia, quanto alle spese di lite e nella prospettiva della soccombenza virtuale, va osservato che il comportamento dell’amministrazione a fronte dell’istanza di accesso presentata dalla ricorrente, non risulta immune dai vizi denunciati, nonostante sia stato fatto uso del potere di differimento previsto dalla legge 241/90 e dal D.P.R. 184/2006. Invero, premesso che l’atto di differimento ha indicato in modo del tutto generico le esigenze di differimento, senza indicare, se non in termini altrettanto generici, il termine e la durata di detto differimento (“presumibilmente entro il corrente mese”) e che l’istanza risulta essere stata sostanzialmente soddisfatta solo a seguito della proposizione del presente ricorso, notificato nel successivo mese di ottobre; ricordato che a tale riguardo la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, è nel senso che l’atto con cui si dispone il differimento dell’accesso deve indicare specificatamente l’analitica sussistenza delle circostanze a ciò legittimanti, in tale norma previste, e deve, altresì, indicare il termine e la durata di tale differimento (cfr., T.A.R. Lazio, II, 7.4.2010, n. 5760; T.A.R. Lombardia, Brescia, 9.1.202, n. 3); ritenuto altresì che nessun obbligo sussisteva a carico della ricorrente di provvedere alla riformulazione dell’istanza di accesso, essendo pacificamente pendente la prima richiesta per effetto del differimento opposto dall’amministrazione; per detti motivi, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ribadita l’improcedibilità del ricorso, va disposta la condanna dell’amministrazione intimata alla rifusione a favore della icorrente delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo".
avv. Dario Meneguzzo
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