Incostituzionale la legge siciliana che differiva (anche solo) il termine ultimo di presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime in essere
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per contrasto con il diritto dell’UE (rectius, con l’art. 12 dir. 2006/123/CE) – di una legge siciliana che prorogava il termine ultimo per la presentazione delle domande di proroga delle concessioni attualmente in essere.
Per vero, il differimento del termine disposto dalla norma in parola non si riferiva alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali, ma esclusivamente alla presentazione, da parte del titolare in scadenza, dell’istanza di proroga del titolo.
Tuttavia, la rinnovazione anche solo di quest’ultima possibilità finisce con l’incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento, e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto dell’UE sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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