Derelezione e bonifica dei siti inquinati
La "delerezione" è un istituto poco noto, ma molto importante, che può venire in rilievo quando occorre bonificare un sito inquinato e la società responsabile è fallita.
In caso di derelezione ai sensi dell’art. 104 ter del R.D. n. 267/1942 (cd. legge fallimentare), ovvero di restituzione fisica e giuridica dei beni mobili e/o immobili alla società fallita, su proposta del comitato dei creditori ed autorizzazione del Giudice fallimentare, gli obblighi di bonifica non spettano più alla curatela fallimentare, ma direttamente alla società in persona dei rappresentanti legali e/o soci, a seconda della compagnie societaria.
Poi, come faccia una società fallita e senza risorse a bonificare un sito inquinato, lo sa solo il legislatore.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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