La responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti
Il TAR Veneto si sofferma sul cd. principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti, per il quale la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo essi investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti medesimi: si tratta dunque di responsabilità solidale.
Ciò significa che anche il trasportatore è titolare di un onere di diligenza (che opera ex ante) relativamente al materiale che gli viene conferito, e che potrebbe costituire rifiuto. Inoltre, la mancanza di disponibilità dell’area di collocamento dei rifiuti non significa che tale soggetto non possa (rectius: debba) attivarsi per riparare il danno ambientale che ha contribuito a cagionare.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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